Associazione / SIDeMaST

Statuto SIDeMaST

Approvato in data 06 Novembre 2017
Statuto SIDeMaST

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Disposizioni generali. Denominazione ed oggetto

1.1. La Società Italiana di Dermatologia medica e chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (con sigla SIDeMaST e d’ora innanzi per brevità la Società), fondata nel 1885 con il nome di Società Italiana di Dermatologia e Sifilografia e costituita in Ente Morale apolitico e senza fini di lucro e senza finalità sindacali con R. Decreto 20 Dicembre 1923 n. 3010, ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso delle anzidette aree mediche, l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, l'elaborazione di linee guida, la promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche, l’organizzazione di congressi scientifici e corsi ECM, nel pieno rispetto del disposto dalla L. 8 marzo 2017 n. 24 e del Decreto Ministeriale del 2 agosto 2017.

1.2. La Società potrà collaborare con il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l'Agenzia Italiana del Farmaco, le Regioni, l'Agenzia per i Servizi Regionali, le Aziende sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, la European Union of Medical Specialists (UEMS), la Federazione Italiana Specialità Mediche (FISM) ed altre Società o organismi scientifici italiani e stranieri che operino coerentemente a quanto previsto dallo Statuto della Società.

1.3. La Società ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti. La Società non svolge attività imprenditoriale, né partecipa ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell‘ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

1.4. È espressamente esclusa dall’oggetto sociale la tutela sindacale dei soci e la Società non svolge, né direttamente né indirettamente, attività sindacale.

Art. 2 - Sede

2.1 - La Società ha sede in Brescia.

Art. 3 - Soci ordinari

3.1. Sono Soci della Società i Soci ordinari ed i Soci Onorari, nazionali e stranieri.

3.2. Sono Soci Ordinari della Società solo gli specialisti in Dermatologia e Venereologia in regola con il versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. La richiesta di associazione ordinaria deve essere accompagnata da una dichiarazione attestante la sussistenza del titolo per l'iscrizione alla Società, l’impegno ad osservare il presente Statuto ed a dichiarare situazioni di conflitto d’interesse, precisando altresì l’indirizzo di posta elettronica per le necessarie comunicazioni, ed è inviata al Segretario della Società.

La richiesta d'associazione si intende accolta ad avvenuta verifica dei titoli d’iscrizione alla Società e ad avvenuto pagamento della quota associativa. La qualità di Socio Ordinario permane negli anni successivi sempreché la quota associativa annuale venga regolarmente versata alle scadenze indicate dal Consiglio Direttivo. Sono altresì Soci Ordinari gli Specializzandi in Dermatologia e Venereologia, i quali sono peraltro esentati dal versamento della quota associativa.

Lo specializzando risulterà iscritto al ricevimento dei suoi dati contestualmente all' espressa volontà di essere Socio, dell’autocertificazione di specializzando e della dichiarazione d’impegno ad osservare il presente Statuto ed a dichiarare situazioni di conflitto d’interesse, precisando altresì l’indirizzo di posta certificata per le necessarie comunicazioni.

Art. 4 - Soci Onorari

Sono Soci Onorari della Società coloro, italiani e stranieri, che abbiano acquisito significativi riconoscimenti in campo Dermatologico ovvero si siano distinti per speciali benemerenze verso la Società. La richiesta d'associazione di un Socio Onorario è presentata al Consiglio Direttivo da almeno cinque Soci, associati alla Società da almeno cinque anni, e deve essere accolta dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale d'associazione e conservano la qualità di socio sino a delibera contraria del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari hanno diritto di voto.

Art. 5 - Gli Organi

Sono Organi della Società:

* l'Assemblea dei Soci;

* il Consiglio Direttivo;

* il Presidente;

* il Vicepresidente;

* il Collegio dei Probiviri;

* il Revisore dei conti.

Art. 6 - Assemblea dei Soci

6.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Società ed è convocata, con le modalità più innanzi definite e perciò con la presenza dei Soci o in accordo a quanto previsto all’art.6.7, almeno una volta all'anno, in sessione ordinaria, entro il 30 maggio di ciascun anno e comunque entro il 30 giugno se particolari ragioni impediscono il rispetto della data scadenza sopra indicata, e preferibilmente in occasione del Congresso nazionale della Società, dal Presidente, il quale stabilisce l'ordine del giorno di concerto con il Consiglio Direttivo.

6.2. L'Assemblea in sessione ordinaria nomina i componenti degli organi sociali, approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali della Società, unitamente alla relazione del Presidente e del Revisore dei conti e delibera sugli argomenti portati alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria, anche eventualmente con le modalità di cui all’art. 6.7, dal Presidente di sua iniziativa oppure quando ne sia fatta richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci Ordinari.

6.3. Le Assemblee, quando tenute con la presenza dei soci, sono convocate, in prima e seconda convocazione - che può aver luogo nello stesso giorno della prima ma almeno a cinque ore di distanza - dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è inviato a tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa a mezzo mail certificata ed è contestualmente pubblicato nel sito della Società almeno trenta giorni prima della data fissata per l'adunanza.

6.4. Il Presidente della Società è tenuto a convocare senza indugio l’Assemblea della Società, da tenersi con la presenza dei soci, nel caso in cui ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio direttivo o almeno un decimo dei Soci ordinari aventi diritto di voto, ponendo all’ordine del giorno gli argomenti dagli stessi indicati nel richiedere la convocazione dell’Assemblea nonché eventuali ulteriori argomenti decisi dal Consiglio Direttivo

6.5. Le Assemblee, quando tenute con la presenza dei soci, sono validamente costituite in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci Ordinari.

In seconda convocazione, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti.

6.5.1. Alle Assemblee della Società partecipano, con diritto di voto, i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali, i Soci ordinari specializzandi ed i Soci onorari.

6.5.2. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta con indicazione del rappresentante, ed eventualmente di un sostituto, che non può essere un componente degli organi sociali. La stessa persona non può rappresentare più di un socio. Il socio che intende conferire la delega deve trasmetterla alla Società almeno dieci giorni prima dell’Assemblea. La regolarità delle deleghe è verificata dal Presidente, in collaborazione con il Segretario e le deleghe sono conservate agli atti della Società.

6.5.3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente della Società o in mancanza dal componente più anziano del Consiglio Direttivo presente in Assemblea. Il Presidente, assistito dal Segretario della Società, verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

La discussione degli argomenti all’ordine del giorno è preceduta da un’illustrazione del Presidente cui fanno seguito gli interventi dei partecipanti che ne fanno richiesta. Al termine degli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

6.5.4. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Il verbale delle riunioni dell'Assemblea viene redatto a cura del Segretario, è firmato dal Presidente e dal Segretario stesso ed è pubblicato, a cura del Segretario, nel sito della Società.

6.5.5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese e, ove richiesto, da almeno un terzo dei presenti, per appello nominale. Le votazioni per appello nominale avvengono per chiamata in ordine alfabetico; il Presidente vota per ultimo.

6.5.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli organi societari di cui all’art. 6.2. e comunque, aventi ad oggetto persone, sono approvate con voto segreto in accordo alle modalità d’espressione dello stesso proposte dal Presidente dell’Assemblea ed approvate preliminarmente dall’Assemblea stessa.

Sono altresì assunte con voto segreto le deliberazioni dell’Assemblea per le quali almeno dieci Soci presenti chiedono l’espressione del voto segreto.

6.6. Tutti i Soci Ordinari possono avanzare la propria candidatura per l’elezione negli organi societari nel rispetto delle condizioni previste nel presente Statuto.

A questo fine, il Socio interessato a candidarsi dovrà inviare alla sede della Società, a mezzo mail, la proposta della propria candidatura non più tardi di venticinque giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea o della data di apertura della votazione per via telematica se l’Assemblea è tenuta in accordo a quanto previsto all’art. 6.7.

La regolarità formale della proposta di candidatura sarà verificata dal Presidente della Società, avvalendosi del Segretario.

Il Presidente procederà a comunicare al Socio, a mezzo mail certificata, entro cinque giorni dal ricevimento della candidatura stessa, l’esito della verifica.

Nel caso in cui, la verifica della regolarità della candidatura sia negativa, il Socio potrà svolgere le sue motivate osservazioni, indirizzandole, a mezzo mail, al Presidente della Società ed al Presidente del Collegio dei Probiviri entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente. La decisione sulle osservazioni è affidata al Collegio dei Probiviri i quali svolgeranno ogni opportuna verifica provvedendo a darne comunicazione, a mezzo mail certificata, al Socio entro cinque giorni dal ricevimento delle osservazioni.

6.6.1. Le candidature ammesse sono tempestivamente pubblicate sul sito della Società e comunque non più tardi di cinque giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea o della data di apertura delle votazioni se l’Assemblea è tenuta in accordo a quanto previsto all’art.6.7.

6.7. Fermo restando quanto sopra previsto, il Consiglio Direttivo può decidere di tenere l’Assemblea della Società per iscritto e, in particolare, con sistema telematico di votazione certificato per la sicurezza e la segretezza. L’espressione del voto è richiesta su un ordine del giorno contenente le proposte di decisione formulate dal Consiglio Direttivo, nelle quali devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte.

I Soci hanno quindici giorni per far pervenire al Consiglio Direttivo la risposta presso la sede della Società tramite posta elettronica. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto favorevole.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare il risultato della consultazione tramite posta elettronica certificata a tutti i Soci e pubblicarlo sul sito della Società.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i Soci nonché i documenti pervenuti alla Società e la certificazione dell’esito del voto devono essere conservati agli atti della Società.

Le decisioni dei Soci con il metodo del consenso per iscritto espresso per via telematica sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

7.1. La Società è diretta e amministrata dal Consiglio Direttivo, cui è affidata la gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre ogni anno, unitamente alle relazioni del Presidente e del Revisore dei conti, all'approvazione dell’Assemblea.

7.2. Il Consiglio Direttivo è composto da undici Consiglieri dei quali dieci eletti dall’Assemblea della Società fra i Soci Ordinari, essendo l’undicesimo di diritto il Presidente uscente della Società.

7.3.I Consiglieri restano in carica tre esercizi sociali, scadono con l’approvazione del bilancio dell’esercizio dell’ultimo mandato e non possono essere rieletti immediatamente.

7.4. Quando vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo procede a convocare, con le modalità di cui all’art. 6.7, l’Assemblea per la nomina del o dei sostituti. Il/i consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Nel caso in cui la nomina avvenga essendo già trascorso più della metà del mandato dei consiglieri in carica, il mandato svolto dal/i consigliere eletto in sostituzione non è computato ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 7.3.

7.5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente della Società e il Vicepresidente della Società, preposto a svolgere le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

7.6. Qualora vengano a mancare il Presidente o il Vicepresidente, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del nuovo Presidente o del nuovo Vicepresidente che assumeranno immediatamente la funzione.

Il Presidente e il Vicepresidente così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ma nel caso in cui la nomina avvenga essendo già trascorso più della metà del mandato del Consiglio in carica, il mandato svolto in sostituzione non è computato ai fini dell’applicazione del disposto di quanto indicato al punto 8.1. Il Consiglio Direttivo può altresì procedere alla nomina di un Comitato esecutivo, determinando il numero dei componenti, e composto da Soci della Società, anche non membri del Consiglio direttivo, cui è affidata la funzione di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni o cui può essere affidata la funzione di curare e seguire aree di attività della Società stessa. I componenti del Comitato esecutivo riferiscono al Presidente in merito all’attività e, quando invitati dal Presidente, partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

7.7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno allorquando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno cinque consiglieri. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviata ai membri del Consiglio, a mezzo mail, almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la riunione. In caso d’urgenza, la convocazione può essere disposta con un preavviso di 24 ore.

7.7.1. Possono essere formulate da ciascun consigliere integrazioni all’ordine del giorno indicato nella convocazione almeno 24 ore prima della data dell’adunanza a condizione che siano state portate a conoscenza di tutti i consiglieri. In caso eccezionale, il Presidente potrà portare, in apertura di seduta, ulteriori integrazioni all’ordine del girono, con l’approvazione della maggioranza dei consiglieri presenti.

7.8. Le riunioni possono svolgersi anche in video conferenza e l’espressione del voto può avvenire anche a mezzo di mail.

7.9. Per la validità delle riunioni del Consiglio direttivo è necessaria la partecipazione di almeno sei membri.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola ma senza diritto di voto, il Tesoriere.

7.10. La presidenza delle riunioni del Consiglio Direttivo spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza verrà assunta dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio direttivo più anziano di età presente alla riunione.

7.11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.12. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, e viene poi sottoscritto anche dal Presidente.

7.13. Il consigliere che si trovi in conflitto d’interesse, per conto proprio o di terzi, con la Società o sia comunque portatore di un interesse contrario alla doverosa autonomia ed indipendenza della attività della Società stessa, deve dichiararlo in apertura della discussione sull’argomento all’ordine del giorno e non partecipare alla discussione stessa. In caso contrario, ed una volta riscontrata la sussistenza del confitto non dichiarato, il Consiglio direttivo procede alla revoca della deliberazione assunta con il voto determinante del consigliere in conflitto d’interesse ed il Presidente procede comunque a comunicare al Collegio dei Probiviri la violazione dello Statuto da parte del consigliere per le eventuali determinazioni.

7.14. Il Consiglio Direttivo tiene l'Albo dei Soci e delibera, una volta acquisito il parere, obbligatorio e non vincolante, del Collegio dei Probiviri, l’eventuale sospensione o esclusione dalla Società dei Soci che non conformino la loro azione alle finalità della Società stessa e/o che abbiano tenuto una condotta contraria al presente Statuto. È obbligatorio e vincolante il parere espresso dal Collegio dei Probiviri in caso di conflitto d’interesse del socio.

Art. 8 - Presidente

8.1. Il Presidente della Società rimane in carica per tre anni e scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio in carica e non può essere rieletto immediatamente.

8.2. Il Presidente, che deve avere compiuto almeno un mandato quale membro del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale e giudiziale della Società e convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente provvede, con i poteri del Consiglio Direttivo, su qualsiasi argomento che interessi la Società. In quest'ultimo caso la decisione del Presidente deve essere immediatamente portata a conoscenza del Consiglio Direttivo per via telematica e sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella seduta immediatamente successiva.

Il Presidente può altresì nominare procuratori per lo svolgimento di atti d'interesse per la Società.

Art. 9. Il Collegio dei Probiviri

9.1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri ed è eletto dall’Assemblea dei Soci Ordinari

9.2. I Probiviri sono scelti fra i Soci iscritti alla Società da almeno dieci anni e che non sono membri del Consiglio Direttivo in carica né lo sono stati del Consiglio Direttivo immediatamente precedente. I Probiviri durano in carica tre anni, scadono con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e non sono immediatamente rieleggibili.

9.3. Qualora venga a mancare un o più membri del Collegio, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea con le modalità di cui all’art. 6.7 per la nomina del/dei sostituto, il/i quale scade insieme a quelli in carica all’atto della sua nomina. Nel caso in cui la nomina avvenga essendo già trascorso più della metà del mandato del Collegio, il mandato svolto dal membro nominato in sostituzione non è computato ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 9.2.

9.4. I Probiviri nominano al loro interno il Presidente del Collegio.

9.5. Spetta al Collegio dei Probiviri l'esame, senza formalità di procedura, di tutte le controversie che possono insorgere tra i soci, tra questi e la Società, nonché di tutte quelle questioni che, a giudizio del Consiglio Direttivo, possono evidenziare situazioni di contrasto con il presente Statuto ed in particolare situazioni di conflitto d’interesse. Il parere dei Probiviri, eccezion fatta per la situazione di conflitto d’interesse di cui all’art. 7.14, non è vincolante ma è obbligatorio quando si debba deliberare la sospensione o l'esclusione di un Socio dalla Società. In tal caso il Collegio deve dare il proprio parere scritto entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

9.6. Le decisioni del Consiglio Direttivo prese in difformità del parere reso dal Collegio dei probiviri sono valide se approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti, con arrotondamento in ogni caso ad unità superiore. Il Presidente comunica al Socio la decisione assunta.

Art. 10 - Revisore dei conti

10.1. La gestione della Società è controllata da un Revisore dei conti iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia; il Revisore viene eletto dall’Assemblea dei Soci Ordinari, dura in carica tre anni, scade con l’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio e può essere rieletto.

10.2. Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale; accerta la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e procede in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Art. 11 - Esclusione di retribuzione delle cariche sociali

L’esercizio delle cariche sociali è sempre svolto dai membri degli Organi sociali a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle eventuali spese sostenute e debitamente documentate per l’esercizio della carica.

Art. 12 - Il Tesoriere

12.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, scelto tra i Soci ordinari che non abbiano rivestito la carica di consigliere nel Consiglio direttivo in carica immediatamente precedente alla sua elezione.

12.2. Il Tesoriere cura la predisposizione dei bilanci della Società e la loro presentazione al Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti e segue, d'intesa con il Segretario, la riscossione delle entrate e l'erogazione delle uscite, eventualmente con poteri di firma a tal fine, nei limiti indicati dal Presidente, conservando ogni atto a ciò relativo.

12.3. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto immediatamente una sola volta.

12.4. Il Tesoriere partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e si esprime sulla compatibilità economica delle problematiche in discussione

Art. 13 - Bilancio e Patrimonio

13.1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

13.2. I bilanci della Società, la relazione del Presidente e la relazione del Revisore dei conti, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, sono pubblicati sul sito ufficiale della Società, restano depositati presso la sede della Società nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e sono a disposizione di tutti i Soci i quali possono averne copia, facendone richiesta al Segretario della Società.

13.3. La Società trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

* le quote sociali annuali dei Soci ordinari che vi siano tenuti;

* i contributi liberali ricevuti e accettati dal Consiglio Direttivo previo parere del Collegio dei Probiviri attestante che la provenienza del contributo non pregiudica in alcun modo l’autonomia e l’indipendenza della Società;

* le entrate derivanti direttamente o indirettamente dall’organizzazione dei corsi ECM e dei congressi scientifici.

13.4. Le somme a disposizione della Società sono destinate dal Consiglio Direttivo, in accordo col Tesoriere, ad impieghi a basso rischio. La Società non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

13.5. Nel caso di scioglimento della Società, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14 - Organo ufficiale della Società

Organo ufficiale della Società è, pro tempore, il «Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia», Rivista ufficiale della Società, sulla quale sono pubblicati i contributi scientifici della Società e dei suoi soci.

Art. 15 - Sito della Società

La Società dispone di un proprio sito ufficiale, sul quale sono pubblicati i documenti e le informazioni previsti dal presente Statuto, i bilanci preventivi e consuntivi della Società nonché gli incarichi retribuiti conferiti alla stessa con l’indicazione del destinatario dell’incarico, della natura dello stesso e della retribuzione pattuita.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo sono rese pubbliche sul sito della Società.

Sono altresì pubblicate sul sito le Linee guida approvate dal Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Segretario

16.1. Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario della Società, il quale procede alla verbalizzazione delle sedute dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, assicura l'ordinario funzionamento della sede della Società, mette a disposizione dei membri degli organi sociali i documenti e gli atti della Società che siano richiesti dagli stessi, tiene la corrispondenza e cura la pubblicazione sul sito degli atti della Società in accordo a quanto previsto dal presente Statuto.

16.2. Il Segretario segue altresì l’ordinario funzionamento dei lavori delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro nei quali si articola l'attività della Società e riferisce al Presidente in merito all'andamento degli stessi.

Art. 17 - Verbali

17.1. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri sono annotate sui rispettivi libri verbali, riportando in sintesi la discussione e l’esito delle eventuali votazioni.

17.2. I verbali del Consiglio Direttivo sono inviati in bozza ai consiglieri ed approvati nella seduta immediatamente successiva.

Art.18 - Comitato scientifico

18.1. La Società si avvale per la verifica e controllo della qualità della produzione scientifica, da svolgersi in accordo ai criteri indicati all’art.2 del D.M.del 2 agosto 2017, nonché per l’approvazione e diffusione delle Linee Guida approvate dalla Società, di un Comitato scientifico composto da non meno di tre membri e nominato dal Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo il suo insediamento. I membri del Comitato scientifico, che non possono essere membri né del Consiglio Direttivo che li nomina, sono scelti tra specialisti in Dermatologia e Venereologia di spiccata esperienza e professionalità, durano in carica per tre esercizi, scadono unitamente al Consiglio Direttivo che li ha nominati.

18.2. Il Comitato scientifico elegge tra i suoi membri il Presidente che presiede le sedute del Comitato e ne coordina ed indirizza l’attività in accordo al regolamento di cui il Comitato scientifico può eventualmente dotarsi.

18.3. Il Presidente del Comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qual volta ne faccia richiesta al Presidente della Società per illustrare problematiche afferenti all’attività svolta dal Comitato stesso o comunque alla produzione ed attività scientifica della Società. Del pari il Presidente del Comitato partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ogni qual volta richiesto dal Presidente della Società per affrontare tematiche afferenti alle funzioni del Comitato stesso.

Art. 19 - Sentenze di condanna-Incompatibilità

Non possono essere eletti negli Organi sociali né nel Comitato Scientifico né assumere incarichi di Tesoriere o Segretario della Società, coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività svolta della Società stessa.

Art. 20 - Sezioni regionali o interregionali

20.1.I Soci della Società residenti nelle singole Regioni possono organizzarsi, dandone preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo, in Sezioni Regionali o Interregionali per:

* promuovere riunioni scientifiche e di aggiornamento;

* discutere i provvedimenti delle Autorità locali riguardanti la dermatologia e/o le malattie a trasmissione sessuale;

* eleggere un delegato regionale, che dura in carica non più di tre anni e non può essere rieletto immediatamente, con il compito di relazionare il Consiglio Direttivo sui problemi locali riguardanti la dermatologia e le malattie sessualmente trasmesse.

20.1. Il delegato regionale è soggetto alle condizioni di incompatibilità cui sono soggetti i componenti degli organi della Società e svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

Art. 21 - Gruppi di studio

21.1. Il Consiglio Direttivo può costituire Gruppi di studio che intendano svolgere attività organizzative o scientifiche nell'ambito dei fini societari soggette alla preventiva approvazione del Consiglio direttivo. I membri del Gruppo devono eleggere un Coordinatore che svolgerà tale funzione per un periodo non superiore a tre anni dalla sua designazione e non può essere rieletto immediatamente.

21.2. La nomina del coordinatore è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo della Società.

21.3. Il Coordinatore è preposto alla tenuta della contabilità relativa all'attività del Gruppo e riferisce al Presidente e al Tesoriere della Società.

21.4. Gruppi di studio concordano con il Presidente e il Tesoriere l'impiego delle donazioni fatte alla Società nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto ed esplicitamente finalizzate ai Gruppi stessi.

21.5. Il Coordinatore è soggetto alle condizioni di incompatibilità cui sono soggetti i componenti degli organi della Società e svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

21.6. Il Consiglio Direttivo può sempre procedere allo scioglimento del Gruppo di lavoro allorché ritenga che il suo operato non sia pienamente coerente alle finalità della Società.

Art. 22 - Affiliazioni

22.1. Associazioni ed Enti di carattere scientifico interessati a particolari problemi dermatologici possono richiedere l'affiliazione alla Società.

22.2. L'affiliazione è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne decide anche le condizioni e modalità, fermo restando che le condizioni di affiliazioni devono essere tali da non condizionare l’indipendenza e l’autonomia della Società.

22.3. L'attività di tali Associazioni o Enti affiliati non può essere in contrasto con lo Statuto e con gli scopi istituzionali della Società.

22.4. Il Consiglio Direttivo può sempre procedere allo scioglimento dell’affiliazione allorché ritenga che la stessa non sia pienamente coerente alle finalità della Società o di un suo Gruppo di studio istituito in accordo a quanto previsto all’art. 21.

22.5. Qualora si determini sovrapposizione tra l'attività dei Gruppi di studio e quella delle Associazioni o Enti affiliati, il Consiglio Direttivo decide se mantenere l’affiliazione.

Art. 23 - Disciplina transitoria

23.1. Il presente Statuto entra in vigore ed è pienamente efficacie a seguito dell’approvazione di legge.

23.2. Gli organi sociali in carica al momento dell’entrata in vigore dello Statuto permangono in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati, e così fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio in carica in accordo a quanto previsto agli artt.7.3., 8.1., 9.2 e 10.1. Il mandato in corso al momento dell’entrata in vigore del presente Statuto non è considerato ai fini dell’eventuale rielezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

23.2. Il Presidente procede alla convocazione dell’Assemblea per l’elezione dei nuovi organi sociali entro trenta giorni dalla scadenza di quelli attualmente in carica.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.